§ 1
ACCORDO DI PARIGI 1)
1946
1.
(1) Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritto rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.
(2) In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:
a) l' insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
b) l' uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;
c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
d) l' eguaglianza di diritti per l' ammissione a pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.
2.
(1) Alle popolazioni delle zone sopraddette sarà concesso l' esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell' ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.
3.
(1) Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l' Austria e l' Italia, s' impegna dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:
a) a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari; 2).
c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci fra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;
d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l' Austria e l' Italia.
1) L' accordo costituisce l' allegato IV del Trattato di pace fra l' Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; cfr. art. 10, comma 2, del Trattato di pace che recita: "Le potenze alleate ed associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell' allegato IV) prese di comune accordo fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946." L' esecuzione del trattato di pace è stata "sanzionata" con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato il 28 novembre 1947, n. 1430, pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 295 del 24 dicembre 1947.
2) Vedi l' art. 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188 modificato dall' art. 17, comma 118, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
1.
(1) I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d' Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d' Austria.
(2) I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1.
(3) La presente legge si applica ai titoli accademici austriaci conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore.